Art. 372
              Beni non requisibili per cause soggettive

1. Non sono requisibili:
a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
b)  i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati
esteri  o  dei  capi e del personale di esse, sempre che si tratti di
persone che non esercitano il commercio;
c)  i  beni  in  uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri
presso  la  Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che
si tratti di persone che non esercitano il commercio;
d)  i  beni  in  uso  di Istituti internazionali o di loro delegati e
funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche;
e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu'
di accordi internazionali;
f)  gli  immobili  indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15,
del  Trattato  dell'11  febbraio  1929 fra l'Italia e la Santa Sede ,
nonche' i mobili che vi si trovano.
2.  Gli  immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui
al  comma  1,  lettera  f),  o  quelli  adibiti a sede degli istituti
pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato
non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a)  i  dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10,
commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b)  gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano
e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
c)  i  delegati  e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla
lettera d) del comma 1;
d)  i  consoli  di  Stati  esteri  e  gli  stranieri per i quali tale
esenzione e' stabilita da accordi internazionali.
4.  Con  decreto  del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  interessati,  possono  essere esclusi da requisizione anche
altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.
 
          Note all'art. 372:
             -  Il  testo  degli artt. 10, primo e secondo comma, 13,
          14,  primo  e  secondo  comma,  15  e  16, primo comma, del
          Trattato   sottoscritto  in  Roma,  fra  la  Santa  Sede  e
          l'Italia,  l'11  febbraio 1929, reso esecutivo con la legge
          27 maggio 1929 n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro
          allegati  annessi  e  del Concordato, sottoscritti in Roma,
          fra   la   Santa  Sede  e  l'Italia,  l'11  febbraio  1929)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130, e' il seguente:
             «Art.  10.  -  I  dignitari  della  Chiesa  e le persone
          appartenenti  alla  Corte Pontificia, che verranno indicati
          in  un  elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti,
          anche  quando  non  fossero cittadini del Vaticano, saranno
          sempre  ed  in  ogni  caso  rispetto  all'Italia esenti dal
          servizio  militare,  dalla  giuria e da ogni prestazione di
          carattere personale.
             Questa  disposizione  si  applica  pure ai funzionari di
          ruolo  dichiarati  dalla Santa Sede indispensabili, addetti
          in  modo  stabile  e  con stipendio fisso agli uffici della
          Santa  Sede,  nonche'  ai dicasteri ed agli uffici indicati
          appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della
          Citta'  del  Vaticano.  Tali funzionari saranno indicati in
          altro  elenco,  da  concordarsi  come  sopra e' detto e che
          annualmente sara' aggiornato dalla Santa Sede.».
             «Art.  13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
          proprieta'  delle  Basiliche patriarcali di San Giovanni in
          Laterano,  di  Santa  Maria  Maggiore e di San Paolo, cogli
          edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).
             Lo  Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione
          ed  amministrazione  della  detta  Basilica  di San Paolo e
          dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i
          capitali  corrispondenti  alle  somme stanziate annualmente
          nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la
          detta Basilica.
             Resta  del  pari  inteso  che  la  Santa  Sede e' libera
          proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso
          Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).».
             «Art.  14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
          proprieta'  del  palazzo  pontificio di Castel Gandolfo con
          tutte  le  dotazioni,  attinenze e dipendenze (Allegato II,
          4),  quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede
          medesima,  nonche' si obbliga a cederle, parimenti in piena
          proprieta',   effettuandone  la  consegna  entro  sei  mesi
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato, la Villa
          Barberini  in  Castel  Gandolfo  con  tutte  le  dotazioni,
          attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).
             Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato
          nord   del   Colle  Gianicolense  appartenenti  alla  Sacra
          Congregazione  di  Propaganda  Fide  e  ad  altri  Istituti
          ecclesiastici  e  prospicienti verso i palazzi vaticani, lo
          Stato  si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti
          che  saranno  da  Essa  indicati gli immobili di proprieta'
          dello  Stato  o  di  terzi  esistenti  in  detta  zona. Gli
          immobili  appartenenti  alla detta Congregazione e ad altri
          Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata
          pianta (Allegato II, 12).».
             «Art.  15.  - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli
          alinea  primo  e  secondo  dell'art.  14, nonche' i palazzi
          della  Dataria,  della  Cancelleria,  di Propaganda Fide in
          Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze,
          quello  dei  Convertendi  (ora  Congregazione per la Chiesa
          Orientale)   in   piazza   Scossacavalli,  il  palazzo  del
          Vicariato  (Allegato  II,  6,  7,  8, 10 e 11), e gli altri
          edifici  nei  quali  la  Santa Sede in avvenire credera' di
          sistemare  altri  suoi Dicasteri, benche' facenti parte del
          territorio  dello  Stato italiano, godranno delle immunita'
          riconosciute  dal  diritto  internazionale  alle sedi degli
          agenti diplomatici di Stati esteri.
             Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle
          altre  chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui
          vengano  nelle  medesime,  senza essere aperte al pubblico,
          celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.».
             «Art.  16.  -  Gli  immobili  indicati  nei tre articoli
          precedenti,  nonche'  quelli  adibiti  a  sedi dei seguenti
          Istituti   pontifici,   Universita'   Gregoriana,  Istituto
          Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio
          Lombardo,  i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli
          esercizi  per  il  Clero  di San Giovanni e Paolo (Allegato
          III,  1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a
          vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita',
          se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da
          tributi  sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato
          quanto verso qualsiasi altro ente.».