Art. 372 Beni non requisibili per cause soggettive 1. Non sono requisibili: a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica; b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche; e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu' di accordi internazionali; f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonche' i mobili che vi si trovano. 2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede. 3. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f); b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede; c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1; d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione e' stabilita da accordi internazionali. 4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.
Note all'art. 372: - Il testo degli artt. 10, primo e secondo comma, 13, 14, primo e secondo comma, 15 e 16, primo comma, del Trattato sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130, e' il seguente: «Art. 10. - I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonche' ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Citta' del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra e' detto e che annualmente sara' aggiornato dalla Santa Sede.». «Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3). Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la Santa Sede e' libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).». «Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche' si obbliga a cederle, parimenti in piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5). Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).». «Art. 15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.». «Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Universita' Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.».