Art. 373
              Beni non requisibili per cause oggettive

1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e
comunque destinate all'esercizio di esso;
b)   gli  edifici  direttamente  destinati  a  un  fine  di  pubblica
assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunita' religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2.  Tuttavia,  in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno
il  potere  di  ordinare  requisizioni,  possono assoggettare le cose
suindicate  a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano,
per  quanto  concerne  i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in
ogni altro caso, con il prefetto.
3.  Gli  edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo
Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le
autorita'  scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso
di  caserme,  di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non e'
possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni
caso,   i   locali   destinati   a  musei,  gabinetti  scientifici  e
biblioteche.
4.  I  beni  in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle  province  e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio
di  servizi  pubblici,  anche  se  concessi  a  privati,  nonche' gli
attrezzi,  i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati
ai  servizi  stessi  o  alla  esecuzione  di opere pubbliche, possono
essere   requisiti   soltanto   con   l'assenso  dell'amministrazione
interessata.