Art. 374
                      Beni culturali e archivi

1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non
in  caso  di  assoluta  necessita', previo assenso del Ministro per i
beni  e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a
determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti
a  privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione
di  interesse  culturale  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in
genere,  culturali,  appartenenti  a  privati,  che  siano soggette a
pubblico uso o godimento.
3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione,
gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a
enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui
al  comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di
raccolte   di   interesse   scientifico,   o,  in  genere  culturali,
appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.
4.  Le  disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che
siano  sede  di  archivi  appartenenti  allo  Stato,  ad  altri  enti
pubblici,  alle  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza,
agli  istituti  di  credito,  di diritto pubblico e alle associazioni
sindacali  e  degli  archivi  privati,  che  hanno formato oggetto di
notifica  della  dichiarazione  di  interesse  culturale ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
          Nota all'art. 374:
             -  Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          vedano le note all'articolo 230.