Art. 376
            Persone esenti dalla requisizione di servizi

1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di eta';
b)  le  persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne
che hanno compiuto sessanta anni;
c)  coloro  che  sono  riconosciuti  inabili  a  prestare il servizio
richiesto;
d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di
legge.