Art. 522 
 
   Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione 
 
1. Le Direzioni di amministrazione, nei termini e  con  le  modalita'
previsti dalle norme di contabilita' generale dello  Stato,  emettono
ordinativi di pagamento individuali e collettivi,  distintamente  per
competenza e per residui. 
2. Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per  le
aperture di credito ricevute per la somministrazione  di  fondi  agli
organismi  e  per  tutte  le  altre   operazioni   effettuate   sulle
contabilita' speciali e, acquisito  dalle  tesorerie  provinciali  il
riassunto, in duplice esemplare, delle scritture  della  contabilita'
speciale riferita al mese precedente, ne effettuano  il  riscontro  e
restituiscono alle  stesse  tesorerie  uno  degli  esemplari  con  la
dichiarazione di accertata regolarita'; rendono  conto,  nei  termini
fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture
di  credito  ricevute  mediante  un  unico  rendiconto  distinto  per
capitoli  di  bilancio,  da  trasmettere  all'Ufficio  centrale   del
bilancio presso il Ministero della difesa con  allegati  i  documenti
giustificativi.