Art. 524 
 
          Coordinamento delle direzioni di amministrazione 
 
1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione  della  contabilita'
del denaro e del materiale, le direzioni di  amministrazione  seguono
le  disposizioni  impartite  dal   competente   organo   centrale   e
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa,
anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli  altri
elementi richiesti. 
2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  della  difesa
ha la facolta' di operare,  a  campione,  occasionali  verifiche  dei
rendiconti  revisionati  dalle  direzioni  di   amministrazione   per
particolari categorie di spesa o di gestione. 
3. La Direzione di amministrazione interforze promuove il  necessario
coordinamento  con  le  varie  direzioni   di   amministrazione   per
riassumere  i  dati  di  gestione  relativi  ai  capitoli  unificati,
quotizzati  per  area  di  spesa,  ai  fini  delle  comunicazioni  ai
competenti centri  di  responsabilita'  e  all'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le
modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali. 
4. Le eventuali divergenze  tra  gli  organismi  e  le  direzioni  di
amministrazione in ordine ai rilievi mossi  sulle  contabilita'  sono
sottoposte alle  determinazioni  del  competente  organo  centrale  o
dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa,
per le osservazioni nella materia di sua competenza.