Art. 328. Sanzioni disciplinari 1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti. 2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe. 3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'articolo 19, lettera c), del regolamento richiamato nel comma 2 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. 6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi. 7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento. 8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato. 9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualita' di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.
Nota all'art. 328: - Per il testo dell'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653/1925 si veda la nota dell'art. 5.