(Regolamento-art. 624)
 
                              Art. 624. 
 
 
  I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari  che
maneggiano o hanno in consegna materie,  libri,  bollettari  o  altre
cose dello  Stato,  eccettuati  quelli  indicati  nel  secondo  comma
dell'articolo  32  di  questo  regolamento,   presentano   il   conto
giudiziale  della  propria  gestione   all'amministrazione   da   cui
immediatamente dipendono,  nei  modi  e  colle  forme  stabilite  dai
regolamenti speciali di ciascun servizio. 
 
  La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il  conto  in
confronto agli elementi di  riscontro  in  suo  possesso  e,  ove  lo
riconosca  regolare,  appone  su  di  esso  il  suo  certificato   di
conformita'. 
 
  Se  l'amministrazione  alla  quale  il  contabile  di  materie   ha
presentato il suo conto, e' un ufficio provinciale o compartimentale,
questo trasmette il conto medesimo  col  certificato  di  conformita'
all'amministrazione centrale competente.