Art. 625. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.