Art. 627. La presentazione dei conti giudiziali non e' prescritta per i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento. Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche puo' partecipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.