(Regolamento-art. 627)
 
                              Art. 627. 
 
 
  La presentazione dei conti  giudiziali  non  e'  prescritta  per  i
consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al  secondo
comma dell'art. 7 del presente regolamento. 
 
  Le amministrazioni competenti provvedono,  almeno  una  volta  ogni
biennio, ad accertare, mediante visite, la  consistenza  e  la  buona
conservazione  del  materiale  suddetto.  A   tali   verifiche   puo'
partecipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria  all'uopo
delegato.  Una  copia  dei  rapporti  delle  verifiche  stesse  viene
comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.