(Regolamento-art. 629)
 
                              Art. 629. 
 
 
  La Corte dei conti nel giudizio dei conti in  materia  non  giudica
del valore degli oggetti. Nei casi di condanna pero' puo' determinare
il  valore  da  rifondersi  dal  contabile,  quando  abbia   elementi
sufficienti.