(Codice di procedura penale-art. 672)
 
                              Art. 672 
 
(Riconoscimento  delle  sentenze  penali  straniere   richiesto   dal
                         pubblico ministero) 
 
  Il Ministero della giustizia,  quando  riceve  sentenze  penali  di
condanna  o  di  proscioglimento  pronunciate  all'estero  contro  le
persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo 604,  ordinate
le debite iscrizioni, trasmette senza ritardo al procuratore generale
presso la corte d'appello, nel  distretto  della  quale  ha  sede  il
competente ufficio del casellario, il contenuto  tradotto  in  lingua
italiana delle sentenze medesime con gli atti che vi siano allegati e
le informazioni del caso. 
 
  Il procuratore generale, ricevuta la detta  comunicazione,  esamina
se sia da richiedere il riconoscimento della  sentenza  straniera,  a
norma e per gli effetti delle disposizioni contenute nei  numeri  1°,
2° e 3° dell'articolo 12 del codice penale.  All'uopo  puo'  chiedere
per  mezzo  del  Ministero  della  giustizia  alle  Autorita'  estere
competenti tutte le informazioni che ritiene opportune. 
 
  Se ritiene di dover  domandare  il  riconoscimento  della  sentenza
presenta richiesta scritta alla corte d'appello.