Art. 672 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere richiesto dal pubblico ministero) Il Ministero della giustizia, quando riceve sentenze penali di condanna o di proscioglimento pronunciate all'estero contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo 604, ordinate le debite iscrizioni, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede il competente ufficio del casellario, il contenuto tradotto in lingua italiana delle sentenze medesime con gli atti che vi siano allegati e le informazioni del caso. Il procuratore generale, ricevuta la detta comunicazione, esamina se sia da richiedere il riconoscimento della sentenza straniera, a norma e per gli effetti delle disposizioni contenute nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 12 del codice penale. All'uopo puo' chiedere per mezzo del Ministero della giustizia alle Autorita' estere competenti tutte le informazioni che ritiene opportune. Se ritiene di dover domandare il riconoscimento della sentenza presenta richiesta scritta alla corte d'appello.