Art. 673 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere domandato da privati) Chi ha interesse a far valere in giudizio nello Stato le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandarne il riconoscimento alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.