(Codice di procedura penale-art. 673)
 
                              Art. 673 
 
(Riconoscimento delle sentenze penali straniere domandato da privati) 
 
  Chi  ha  interesse  a  far  valere  in  giudizio  nello  Stato   le
disposizioni penali di  una  sentenza  straniera  per  conseguire  le
restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti  civili,
puo' domandarne il riconoscimento alla corte d'appello del  distretto
nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.