(Codice di procedura penale-art. 674)
 
                              Art. 674 
 
                (Deliberazione della corte d'appello) 
 
  La corte d'appello  non  puo'  dare  riconoscimento  alla  sentenza
straniera: 
 
  1° se il condannato non e' stato citato a comparire in  giudizio  o
non e' stato assistito o rappresentato da un difensore; 
 
  2° se la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le  leggi  dello
Stato in cui fu pronunciata; 
 
  3° se contiene disposizioni contrarie a disposizioni di legge o  ai
principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno; 
 
  4° se il riconoscimento non e' ammissibile a'  termini  dell'ultimo
capoverso dell'articolo 12 del codice penale. 
 
  La corte delibera, con sentenza, osservate le forme  stabilite  per
gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza e' soggetta al ricorso per
cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato. 
 
  Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale
comunica l'estratto della sentenza al casellario competente,  perche'
ne sia fatta la relativa menzione. 
 
  Se  gli  effetti  conseguenti  al  riconoscimento  non  sono  stati
dichiarati nella detta sentenza, la corte li dichiara successivamente
con ordinanza, quando non si tratta di misure  di  sicurezza.  Se  si
tratta di misure di sicurezza, provvede con decreto su richiesta  del
pubblico ministero il giudice  di  sorveglianza  competente  a  norma
dell'articolo 635.