Art. 674 (Deliberazione della corte d'appello) La corte d'appello non puo' dare riconoscimento alla sentenza straniera: 1° se il condannato non e' stato citato a comparire in giudizio o non e' stato assistito o rappresentato da un difensore; 2° se la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui fu pronunciata; 3° se contiene disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno; 4° se il riconoscimento non e' ammissibile a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del codice penale. La corte delibera, con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza e' soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato. Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale comunica l'estratto della sentenza al casellario competente, perche' ne sia fatta la relativa menzione. Se gli effetti conseguenti al riconoscimento non sono stati dichiarati nella detta sentenza, la corte li dichiara successivamente con ordinanza, quando non si tratta di misure di sicurezza. Se si tratta di misure di sicurezza, provvede con decreto su richiesta del pubblico ministero il giudice di sorveglianza competente a norma dell'articolo 635.