Art. 675 (Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere) Alle disposizioni civili della sentenza penale pronunciata all'estero, che porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, possono essere dati riconoscimento e forza esecutiva nello Stato. Il riconoscimento e la forza esecutiva possono essere conceduti a domanda dell'interessato con la stessa sentenza indicata nell'articolo precedente. Negli altri casi, la domanda e' proposta da chi ne ha interesse alla corte d'appello, nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni della prima parte e del primo capoverso dell'articolo precedente.