(Codice di procedura penale-art. 675)
 
                              Art. 675 
 
(Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di
                     sentenze penali straniere) 
 
  Alle  disposizioni  civili  della   sentenza   penale   pronunciata
all'estero, che porta condanna alle restituzioni  o  al  risarcimento
del danno, possono essere dati riconoscimento e forza esecutiva nello
Stato. 
 
  Il riconoscimento e la forza esecutiva possono essere  conceduti  a
domanda   dell'interessato   con   la   stessa   sentenza    indicata
nell'articolo precedente. 
 
  Negli altri casi, la domanda e' proposta da  chi  ne  ha  interesse
alla corte d'appello,  nel  distretto  della  quale  le  disposizioni
civili  della  sentenza  penale  straniera  dovrebbero  essere  fatte
valere. Si osservano le disposizioni della prima parte  e  del  primo
capoverso dell'articolo precedente.