(Codice della navigazione-art. 675)
                              Art. 675. 
                    (Istanza per la liberazione). 
 
  L'acquirente deve far  notificare  ai  creditori  e  ai  precedenti
proprietari un atto contenente: 
  1)  la  data  e  la  qualita'  del  suo  titolo  e  la  data  della
trascrizione; 
  2) il nome dei suoi danti causa; 
  3) gli elementi di individuazione della nave; 
  4)  il  prezzo  convenuto  e  ogni  altro  peso  posto   a   carico
dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 
  5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi,
delle somme loro  dovute  e  della  data  dei  loro  titoli  e  della
trascrizione di essi; 
  6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla  notificazione
e  dall'inserzione  il  prezzo  convenuto  o  il  valore  dichiarato,
affinche' sia diviso tra i creditori; 
  7) l'elezione del domicilio nel comune ove  siede  il  giudice  che
sarebbe competente per l'esecuzione. 
 
  Un  estratto  sommario  di  quest'atto  deve  essere  inserito  nel
giornale degli annunzi giudiziari del luogo  ove  ha  sede  l'ufficio
d'iscrizione della nave o del galleggiante.