Art. 675.
(Istanza per la liberazione).
L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti
proprietari un atto contenente:
1) la data e la qualita' del suo titolo e la data della
trascrizione;
2) il nome dei suoi danti causa;
3) gli elementi di individuazione della nave;
4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico
dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi,
delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della
trascrizione di essi;
6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione
e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato,
affinche' sia diviso tra i creditori;
7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che
sarebbe competente per l'esecuzione.
Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel
giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio
d'iscrizione della nave o del galleggiante.