(Codice della navigazione-art. 676)
                              Art. 676. 
            (Istanza di vendita all'incanto della nave). 
 
  Ogni creditore privilegiato o  ipotecario,  entro  quindici  giorni
dalla  notificazione   e   dall'inserzione   disposta   nell'articolo
precedente,  puo'  domandare  la  vendita  allo   incanto,   offrendo
l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo
e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La  domanda,  sottoscritta
dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata
all'acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente
a norma dell'articolo 643, il quale constatata la  regolarita'  degli
atti, e sentiti, ove occorra, gli  interessati,  emana  ordinanza  di
vendita ai sensi degli articoli 656, 657.