Art. 676.
(Istanza di vendita all'incanto della nave).
Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni
dalla notificazione e dall'inserzione disposta nell'articolo
precedente, puo' domandare la vendita allo incanto, offrendo
l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo
e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta
dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata
all'acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente
a norma dell'articolo 643, il quale constatata la regolarita' degli
atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di
vendita ai sensi degli articoli 656, 657.