Art. 678.
(Aggiudicazione al terzo acquirente).
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice
competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la
conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di
cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.
Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma
dell'articolo 250.
Il terzo acquirente, al quale e' stata aggiudicata la nave o il
carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di
cio' che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.