(Codice della navigazione-art. 678)
                              Art. 678. 
                (Aggiudicazione al terzo acquirente). 
 
  Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice
competente ai sensi dell'articolo  643,  con  decreto,  pronuncia  la
conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente  di
cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. 
 
  Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio  di  iscrizione
della nave o del galleggiante,  per  essere  reso  pubblico  a  norma
dell'articolo 250. 
 
  Il terzo acquirente, al quale e' stata aggiudicata  la  nave  o  il
carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso  di
cio' che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.