(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 541)
                              Art. 541. 
                      (Rinvio a norme speciali) 

 
  Nelle  materie  la  cui  disciplina  e'  dal  presente  regolamento
rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto  del  Presidente
della Repubblica o ministeriale, fino a  quando  queste  non  saranno
emanate si  osservano  le  norme  attualmente  in  vigore  in  quanto
compatibili.