(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 542)
                              Art. 542. 
            (Pareri di enti estranei all'Amministrazione) 

 
  Qualora  per  l'emanazione  di  un  provvedimento  della  autorita'
amministrativa sia richiesto il parere  di  organi  o  enti  estranei
all'amministrazione, si puo' emanare il provvedimento senza attendere
il parere medesimo se  gli  organi  competenti  non  l'abbiano  fatto
pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta  giorni
dalla ricezione della richiesta.