(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 403)
                 Art. 403. (Art. 78 del Testo Unico) 
                              CISTERNE 

 
  Le materie  del  1°  2°  3°  della  classe  III-c)  possono  essere
trasportate in cisterne.