Art. 406. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI I colli contenenti materie della classe III-c) devono essere sistemati in posizione orizzontali sul fondo. Inoltre i recipienti contenenti liquidi della classe III-c) devono essere stivati in modo che non possano rovesciarsi. E' vietato impiegare materiali facilmente infiammabili per stivare i colli sui veicoli. Le materie dell'8° ed il biossido di bario del 9°b), devono essere tenuti isolati dalle sostanze alimentari e dagli oggetti di consumo sia nei veicoli che nei luoghi di carico, scarico o trasbordo. E' vietato introdursi nel veicoli con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. E' vietato fumare durante il maneggio dei colli. In prossimita' dei colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in sosta e all'interno dei veicoli.