(Regolamento-art. 637)
 
                              Art. 637. 
 
  I ragionieri delle Amministrazioni centrali trasmettono mensilmente
alla Corte dei conti un elenco dei  mandati  spediti  nel  mese,  col
corredo  di  quelle  osservazioni  e  spiegazioni   che   reputassero
opportune. 
 
  La Corte, presso la  quale  sono  i  documenti  giustificativi  de'
singoli  mandati,  esamina  la  regolarita'  delle  liquidazioni   ed
ordinazioni per quei mandati che dagli elenchi delle contabilita' dei
tesorieri risultino pagati. 
 
  Ove nulla abbia da  osservare,  da'  notizia  alle  Amministrazioni
centrali dei mandati riconosciuti regolari. 
 
  Nei casi di responsabilita' dei ragionieri,  si  procede  nel  modo
stabilito al capo II del titolo V del presente regolamento.