Art. 637. I ragionieri delle Amministrazioni centrali trasmettono mensilmente alla Corte dei conti un elenco dei mandati spediti nel mese, col corredo di quelle osservazioni e spiegazioni che reputassero opportune. La Corte, presso la quale sono i documenti giustificativi de' singoli mandati, esamina la regolarita' delle liquidazioni ed ordinazioni per quei mandati che dagli elenchi delle contabilita' dei tesorieri risultino pagati. Ove nulla abbia da osservare, da' notizia alle Amministrazioni centrali dei mandati riconosciuti regolari. Nei casi di responsabilita' dei ragionieri, si procede nel modo stabilito al capo II del titolo V del presente regolamento.