(Testo unico imposte sui redditi-art. 354)
                              ART. 354 
Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e  delle
                     immobilizzazioni trasferite 
     (articolo 54 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo, il  termine  esercizio  transitorio
indica, in relazione a un Paese, il primo esercizio  con  riferimento
al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese e'  soggetto
alle  disposizioni  del  presente  titolo  ovvero  alle  disposizioni
interne  di  trasposizione  della  direttiva   (UE)   2022/2523   del
Consiglio, del 15 dicembre 2022, negli Stati  membri  europei  ovvero
alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi. 
2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione  effettiva  di  un
Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi a esso  successivi,
il gruppo multinazionale  o  nazionale  di  imprese  deve  tenere  in
considerazione le imposte anticipate e le imposte differite  iscritte
all'inizio  dell'esercizio   transitorio   nel   bilancio   e   negli
equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari  delle  imprese  ivi
localizzate. Si  tiene  conto  anche  delle  imposte  anticipate  non
iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti  contabili.
In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al
secondo periodo non  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 329, commi 5 e 7. 
3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte  differite
rilevano in misura pari  al  minore  tra  il  loro  valore  calcolato
applicando l'aliquota minima d'imposta e  il  loro  valore  calcolato
applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione  in  vigore
nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono  state  calcolate
applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota  minima
d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se
e nella misura in cui esse si riferiscono a  una  perdita  rilevante.
Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni,  totali  o  parziali,
contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di
modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile. 
4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non
concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante  ai  sensi
delle disposizioni del capo III del presente titolo non  rilevano  ai
fini del comma 2 se esse originano da  transazioni  poste  in  essere
successivamente alla data del 30 novembre 2021. Ai fini del comma  2,
non rilevano neanche le imposte anticipate che originano  da  perdite
realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data  di  entrata
in vigore di una imposta sul reddito delle societa',  emanata  da  un
Paese che non  aveva  una  preesistente  imposta  sul  reddito  delle
societa'. 
5. Ai fini del comma  4,  primo  periodo,  nel  calcolo  dell'importo
totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di
cui all'articolo 329, non sono considerati gli utilizzi: 
a) delle  imposte  anticipate  collegate  a  un  accordo  concluso  o
modificato  dopo  il  30  novembre  2021,  attraverso  cui  un  Paese
attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta  o
di altre  agevolazioni  fiscali  sulla  base  della  discrezionalita'
esercitata dalle autorita' governative  centrali  o  locali  di  tale
Paese; 
b) delle imposte  anticipate  collegate  a  un'opzione  esercitata  o
modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide  retroattivamente  sul
trattamento di una  operazione,  ai  fini  della  determinazione  del
reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale
di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione  fiscale
gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese; 
c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate  alla
differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di  attivita'  e
passivita' se questi valori fiscali sono  stati  stabiliti  ai  sensi
della normativa riguardante  l'imposta  sul  reddito  delle  societa'
emanata da un Paese, in  assenza  di  una  preesistente  imposta  sul
reddito  delle  societa',  dopo  il  30   novembre   2021   e   prima
dell'esercizio transitorio. 
6. In  deroga  al  comma  5,  rilevano  gli  utilizzi  delle  imposte
anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il  18
novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate  entro  il  18
novembre 2024, indicati rispettivamente alle  lettere  a)  o  b)  del
citato comma 5, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo
tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo  gli  esercizi  che
terminano dopo il 30  giugno  2027.  Sono,  altresi',  rilevanti  gli
utilizzi delle imposte anticipate collegate  alle  differenze  tra  i
valori contabili e i  valori  fiscali,  determinate  ai  sensi  della
normativa riguardante l'imposta sul reddito  delle  societa'  emanata
entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato  comma
5, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a
tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo  gli  esercizi  che
terminano dopo il 30 giugno 2028. 
7. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano  ai  sensi
del comma 6 e' pari  al  20  per  cento  dell'importo  delle  imposte
anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna
categoria indicata al comma 5, lettere a), b) e c), ricalcolato  alla
piu' bassa tra l'aliquota minima  d'imposta  e  l'aliquota  d'imposta
nazionale applicabile. 
8. Se, successivamente  al  18  novembre  2024,  e'  intervenuta  una
modifica normativa, un cambio di tecnica contabile,  una  modifica  o
una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un  accordo  con
autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle
imposte anticipate di cui al comma  6,  l'utilizzo  di  tali  imposte
assume  rilevanza  nei  limiti   dell'importo   che   sarebbe   stato
determinato, ai sensi del comma 7, in assenza di tale modifica. 
9. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in  essere  tra
imprese  in  data  successiva  al  30  novembre  2021  ma   anteriore
all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro  valore  rilevante  ai
fini delle disposizioni  del  presente  titolo  corrisponde  al  loro
valore contabile in capo  alla  entita'  trasferente  alla  data  del
trasferimento. Tale valore e' aumentato  o  diminuito  a  seguito  di
ammortamenti,   svalutazioni,   rivalutazioni   o    capitalizzazioni
intercorse  dalla  data  del  trasferimento  sino  all'ultimo  giorno
antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono
irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni  con  il
criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso  di
ulteriore cessione sono calcolate, ai  fini  del  reddito  o  perdita
rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo
del presente comma.  Eventuali  valori  di  imposte  differite  e  di
imposte anticipate registrate dalle suddette imprese  in  conseguenza
del trasferimento sono ricalcolati avendo  a  riferimento  il  valore
contabile che le immobilizzazioni trasferite  avevano  in  capo  alla
entita' trasferente alla data del trasferimento.