ART. 354
Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle
immobilizzazioni trasferite
(articolo 54 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio
indica, in relazione a un Paese, il primo esercizio con riferimento
al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese e' soggetto
alle disposizioni del presente titolo ovvero alle disposizioni
interne di trasposizione della direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 15 dicembre 2022, negli Stati membri europei ovvero
alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.
2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un
Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi a esso successivi,
il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in
considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte
all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli
equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi
localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non
iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili.
In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al
secondo periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 329, commi 5 e 7.
3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite
rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato
applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato
applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore
nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate
applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima
d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se
e nella misura in cui esse si riferiscono a una perdita rilevante.
Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali,
contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di
modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile.
4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non
concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi
delle disposizioni del capo III del presente titolo non rilevano ai
fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere
successivamente alla data del 30 novembre 2021. Ai fini del comma 2,
non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite
realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata
in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un
Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle
societa'.
5. Ai fini del comma 4, primo periodo, nel calcolo dell'importo
totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di
cui all'articolo 329, non sono considerati gli utilizzi:
a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o
modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese
attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o
di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalita'
esercitata dalle autorita' governative centrali o locali di tale
Paese;
b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o
modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul
trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del
reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale
di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione fiscale
gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese;
c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla
differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attivita' e
passivita' se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi
della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa'
emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul
reddito delle societa', dopo il 30 novembre 2021 e prima
dell'esercizio transitorio.
6. In deroga al comma 5, rilevano gli utilizzi delle imposte
anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18
novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18
novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del
citato comma 5, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo
tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che
terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli
utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i
valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della
normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata
entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma
5, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a
tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che
terminano dopo il 30 giugno 2028.
7. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi
del comma 6 e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte
anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna
categoria indicata al comma 5, lettere a), b) e c), ricalcolato alla
piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta
nazionale applicabile.
8. Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una
modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o
una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con
autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle
imposte anticipate di cui al comma 6, l'utilizzo di tali imposte
assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato
determinato, ai sensi del comma 7, in assenza di tale modifica.
9. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra
imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore
all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai
fini delle disposizioni del presente titolo corrisponde al loro
valore contabile in capo alla entita' trasferente alla data del
trasferimento. Tale valore e' aumentato o diminuito a seguito di
ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni
intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno
antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono
irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il
criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di
ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita
rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo
del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di
imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza
del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore
contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla
entita' trasferente alla data del trasferimento.