ART. 356
Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa
(articolo 56 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo
localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi
dell'articolo 313, comma 2, o da una partecipante intermedia
localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi
dell'articolo 314, comma 5, quando la controllante capogruppo e'
un'entita' esclusa, e' ridotta a zero:
a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita'
internazionale del gruppo multinazionale di imprese,
indipendentemente dai requisiti di cui al capo V del presente titolo;
b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio
in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di
applicazione del presente titolo.
2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di
imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa
dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano
ai sensi dell'articolo 321, comma 2, e' ridotta a zero nei primi
cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del
gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di
cui al capo V del presente titolo.
3. Un gruppo multinazionale di imprese e' considerato nella fase
iniziale della sua attivita' internazionale se, per un esercizio:
a) ha imprese in non piu' di sei Paesi;
b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le
imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal
Paese di riferimento non supera euro 50 milioni. Ai fini del primo
periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le
imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni
tangibili piu' elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale
rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente
titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde
alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di
tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in
tale Paese.
4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al
comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo
multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di
applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di
imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 310, comma
1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo di cinque anni di cui
al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi
multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 310, comma 1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo
di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i
gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 310, comma 1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo
di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre
2023.
5. L'entita' localizzata nel territorio dello Stato, designata a
presentare la comunicazione di cui all'articolo 351, informa
l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase
iniziale della attivita' internazionale del gruppo al quale
appartiene o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la
prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo.