(Testo unico imposte sui redditi-art. 356)
                              ART. 356 
      Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa 
   (articolo 56 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'imposizione integrativa dovuta da  una  controllante  capogruppo
localizzata  nel   territorio   dello   Stato   italiano   ai   sensi
dell'articolo  313,  comma  2,  o  da  una  partecipante   intermedia
localizzata  nel   territorio   dello   Stato   italiano   ai   sensi
dell'articolo 314, comma 5,  quando  la  controllante  capogruppo  e'
un'entita' esclusa, e' ridotta a zero: 
a)  nei  primi  cinque  anni  della  fase   iniziale   dell'attivita'
internazionale    del    gruppo    multinazionale     di     imprese,
indipendentemente dai requisiti di cui al capo V del presente titolo; 
b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno  dell'esercizio
in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito  di
applicazione del presente titolo. 
2. Se la controllante  capogruppo  di  un  gruppo  multinazionale  di
imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione  integrativa
dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato  italiano
ai sensi dell'articolo 321, comma 2, e'  ridotta  a  zero  nei  primi
cinque anni della fase  iniziale  dell'attivita'  internazionale  del
gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti  di
cui al capo V del presente titolo. 
3. Un gruppo multinazionale di  imprese  e'  considerato  nella  fase
iniziale della sua attivita' internazionale se, per un esercizio: 
a) ha imprese in non piu' di sei Paesi; 
b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le
imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal
Paese di riferimento non supera euro 50 milioni. Ai  fini  del  primo
periodo, per «Paese di riferimento» si intende il  Paese  in  cui  le
imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni
tangibili piu' elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale
rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione  del  presente
titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un  Paese  corrisponde
alla somma dei valori contabili netti di tutti i  beni  tangibili  di
tutte le imprese del gruppo multinazionale che  sono  localizzate  in
tale Paese. 
4. Il periodo di cinque anni di cui al comma  1,  lettera  a),  e  al
comma  2,  decorre  dall'inizio  dell'esercizio  in  cui  il   gruppo
multinazionale di imprese rientra per la prima volta  nell'ambito  di
applicazione del presente titolo.  Per  i  gruppi  multinazionali  di
imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo  310,  comma
1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo di cinque anni  di  cui
al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023.  Per  i  gruppi
multinazionali  di  imprese  che  soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 310, comma 1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo
di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per  i
gruppi nazionali di imprese  che  soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 310, comma 1, alla data del 29 dicembre 2023, il periodo
di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre
2023. 
5. L'entita' localizzata nel  territorio  dello  Stato,  designata  a
presentare  la  comunicazione  di  cui  all'articolo   351,   informa
l'Agenzia delle entrate in merito alla  data  di  inizio  della  fase
iniziale  della  attivita'  internazionale  del   gruppo   al   quale
appartiene o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la
prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo.