ART. 357
Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima
suppletiva
(articolo 57 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Se l'entita' controllante capogruppo di un gruppo multinazionale
di imprese e' localizzata in uno Stato membro che ha scelto di
differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente
e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto
nell'articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15
dicembre 2022, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate
nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo
dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi
dell'articolo 321, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31
dicembre 2023.
2. Se l'entita' controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina
un'entita' designata localizzata nel territorio dello Stato, questa
presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 351, comma 5, sulla base delle
informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato
membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 321, comma 5, la percentuale dell'imposta
minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha
effettuato la scelta di cui al comma 1 e' considerata pari a zero per
l'esercizio.