(Testo unico imposte sui redditi-art. 357)
                              ART. 357 
Differimento dell'imposta minima integrativa  e  dell'imposta  minima
                             suppletiva 
     (articolo 57 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Se l'entita' controllante capogruppo di un  gruppo  multinazionale
di imprese e' localizzata in  uno  Stato  membro  che  ha  scelto  di
differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa  equivalente
e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto
nell'articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15
dicembre 2022, le imprese di tale gruppo  multinazionale  localizzate
nel  territorio  dello  Stato  italiano  sono  soggette   all'importo
dell'imposta  minima  suppletiva  assegnato  all'Italia,   ai   sensi
dell'articolo 321, per gli esercizi che decorrono a  partire  dal  31
dicembre 2023. 
2. Se l'entita' controllante capogruppo di  cui  al  comma  1  nomina
un'entita' designata localizzata nel territorio dello  Stato,  questa
presenta la comunicazione  sulle  imposte  integrative  conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 351, comma 5, sulla base  delle
informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato
membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1. 
3. Ai fini dell'articolo 321, comma 5,  la  percentuale  dell'imposta
minima suppletiva equivalente imputabile allo  Stato  membro  che  ha
effettuato la scelta di cui al comma 1 e' considerata pari a zero per
l'esercizio.