ART. 358
Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
(articolo 58 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 351, comma 7, la
comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo
351 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine
finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 354.