(Testo unico imposte sui redditi-art. 358)
                              ART. 358 
       Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione 
     (articolo 58 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. In deroga  a  quanto  previsto  nell'articolo  351,  comma  7,  la
comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui  all'articolo
351 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al  termine
finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 354.