ART. 359
Prevenzione delle controversie
(articolo 59 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Le autorita' competenti italiane, in ottemperanza ai principi che
orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entita' cui si
applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta,
verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la
procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio
per risolvere, a condizioni di reciprocita' e di comune accordo con
le autorita' omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione
o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, in
conformita' con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15
dicembre 2022, e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito
anche alle autorita' omologhe di altri Stati, conseguenti casi di
doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione.
2. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni
applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni
applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre
a condizioni di reciprocita', su richiesta di un'impresa o entita'
cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che
orientano l'azione amministrativa, le autorita' competenti italiane
sono tenute a consultarsi con le autorita' omologhe di altri Stati,
dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della
richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
delle misure di cui al presente titolo, della direttiva (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, o delle regole OCSE e
di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di
altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma
1.