ART. 360
Decorrenza
(articolo 60 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi
che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui
agli articoli 319, 320 e 321 si applicano dagli esercizi che
decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 357, comma 1.