Art. 553.
(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con
legittimari).
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la
successione legittima, nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si
riducono proporzionalmente nei limiti in cui e' necessario per
integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero' devono
imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal
defunto in virtu' di donazioni o di legati.