(CODICE CIVILE-art. 553)
                              Art. 553. 
 
(Riduzione delle porzioni  degli  eredi  legittimi  in  concorso  con
                            legittimari). 
 
  Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la
successione  legittima,  nel  concorso  di  legittimari   con   altri
successibili, le  porzioni  che  spetterebbero  a  questi  ultimi  si
riducono proporzionalmente  nei  limiti  in  cui  e'  necessario  per
integrare la quota riservata ai legittimari,  i  quali  pero'  devono
imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto  dal
defunto in virtu' di donazioni o di legati.