(CODICE CIVILE-art. 555)
                              Art. 555. 
 
                    (Riduzione delle donazioni). 
 
  Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il  defunto
poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. 
 
  Le donazioni non si riducono se non dopo  esaurito  il  valore  dei
beni di cui e' stato disposto per testamento.