(CODICE CIVILE-art. 557)
                              Art. 557. 
 
            (Soggetti che possono chiedere la riduzione). 
 
  La riduzione delle donazioni  e  delle  disposizioni  lesive  della
porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e
dai loro eredi o aventi causa. 
 
  Essi non possono rinunziare  a  questo  diritto,  finche'  vive  il
donante, ne'  con  dichiarazione  espressa,  ne'  prestando  il  loro
assenso alla donazione. 
 
  I donatari e i legatari non  possono  chiedere  la  riduzione,  ne'
approfittarne. Non possono  chiederla  ne'  approfittarne  nemmeno  i
creditori  del  defunto,  se  il  legittimario  avente  diritto  alla
riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.