Art. 557.
(Soggetti che possono chiedere la riduzione).
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della
porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e
dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche' vive il
donante, ne' con dichiarazione espressa, ne' prestando il loro
assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne'
approfittarne. Non possono chiederla ne' approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla
riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.