(CODICE CIVILE-art. 558)
                              Art. 558. 
 
          (Modo di ridurre le disposizioni testamentarie). 
 
  La   riduzione    delle    disposizioni    testamentarie    avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. 
 
  Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione  deve  avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si  riduce,
se non in  quanto  il  valore  delle  altre  non  sia  sufficiente  a
integrare la quota riservata ai legittimari.