(CODICE CIVILE-art. 560)
                              Art. 560. 
 
        (Riduzione del legato o della donazione d'immobili). 
 
  Quando oggetto del legato  o  della  donazione  da  ridurre  e'  un
immobile, la riduzione si  fa  separando  dall'immobile  medesimo  la
parte occorrente per integrare  la  quota  riservata,  se  cio'  puo'
avvenire comodamente. 
 
  Se la separazione non puo' farsi comodamente e il  legatario  o  il
donatario ha nell'immobile un'eccedenza  maggiore  del  quarto  della
porzione  disponibile,  l'immobile  si  deve  lasciare   per   intero
nell'eredita',  salvo  il  diritto  di  conseguire  il  valore  della
porzione  disponibile.  Se  l'eccedenza  non  supera  il  quarto,  il
legatario o il donatario puo' ritenere tutto l'immobile,  compensando
in danaro i legittimari. 
 
  Il legatario o il donatario che e' legittimario puo' ritenere tutto
l'immobile, purche' il valore di  esso  non  superi  l'importo  della
porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.