(CODICE CIVILE-art. 561)
                              Art. 561. 
 
                   (Restituzione degli immobili). 
 
  Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono  liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli
gravati, salvo il  disposto  del  n.  8  dell'art.  2652.  La  stessa
disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri. 
 
  I  frutti  sono  dovuti  a  decorrere  dal  giorno  della   domanda
giudiziale.