(CODICE CIVILE-art. 562)
                              Art. 562. 
 
          (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione). 
 
  Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o  ai
suoi aventi causa o se la restituzione della  cosa  donata  non  puo'
essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in
parte  insolvente,  il  valore  della  donazione  che  non  si   puo'
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei  donatari
antecedenti contro il donatario insolvente.