(CODICE CIVILE-art. 563)
                              Art. 563. 
 
 (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione). 
 
  Se i donatari contro i quali  e'  stata  pronunziata  la  riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del  donatario,  puo'  chiedere  ai  successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si  potrebbe  chiederla  ai
donatari medesimi, la restituzione degli immobili. 
 
  L'azione  per  ottenere  la  restituzione  deve  proporsi   secondo
l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i
terzi acquirenti puo' anche essere richiesta la restituzione dei beni
mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti  del  possesso  di
buona fede. 
 
  Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo  di  restituire  in
natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.