(CODICE CIVILE-art. 564)
                              Art. 564. 
 
       (Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione). 
 
  Il legittimario che  non  ha  accettato  l'eredita'  col  beneficio
d'inventario non puo' chiedere la riduzione  delle  donazioni  e  dei
legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone
chiamate come coeredi,  ancorche'  abbiano  rinunziato  all'eredita'.
Questa disposizione non si applica all'erede  che  ha  accettato  col
beneficio d'inventario e che ne e' decaduto. 
 
  In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni
o di disposizioni testamentarie,  deve  imputare  alla  sua  porzione
legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato
espressamente dispensato. 
 
  Il  legittimario  che  succede  per  rappresentazione  deve   anche
imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa  dispensa,  al
suo ascendente. 
 
  La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. 
 
  Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del  titolo
IV di questo libro, e'  esente  da  collazione,  e'  pure  esente  da
imputazione.