(Allegato n. 25 Contributi-art. 38)
                               Art. 38 
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto  d'uso
                           delle frequenze 

 
   1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea  per
servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto
e' tenuto al pagamento di un contributo  complessivo,  per  l'uso  di
ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz,  di  larghezza
fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della
autorizzazione generale temporanea, pari a: 
   a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; 
   b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; 
   c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; 
   d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; 
   e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento  superiore  a  120
km. 
   2. Nel caso di impiego di larghezza di  canale  superiore  a  12,5
kHz, per la determinazione dei  contributi  di  cui  al  comma  1  si
applica il comma 4 dell'articolo 16. 
   3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea  per
servizio fisso o mobile, ove  applicabile,  anche  a  supporto  delle
richieste di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento  di
un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un  decimo
del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le
relative applicazioni, a seconda delle fattispecie. 
   4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea  per
i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27,  28,
29, 30 e 31 si applica un contributo,  per  ogni  quindici  giorni  o
frazione, pari a  un  decimo  del  contributo  fissato  nei  medesimi
articoli. 
   5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire  un'autorizzazione
generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto
interessato e' tenuto al versamento dei contributi di  istruttoria  e
per l'attivita' di vigilanza e mantenimento pari  a  quelli  previsti
per le autorizzazioni generali ordinarie.