(Allegato n. 25 Contributi-art. 39)
                               Art. 39 
                           Sperimentazione 

 
   1. Il richiedente la sperimentazione  e'  tenuto  a  versare,  per
l'istruttoria della domanda e dell'eventuale  richiesta  di  rinnovo,
purche' a condizioni immutate, un unico importo pari a: 
   a)  euro  250,00   ove   trattasi   di   attivita'   soggetta   ad
autorizzazione generale; 
   b)  euro  600,00   ove   trattasi   di   attivita'   soggetta   ad
autorizzazione generale  con  concessione  del  diritto  d'uso  delle
frequenze. 
   2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni  dal
ricevimento della domanda il Ministero  da'  notizia  all'interessato
dell'avvio dell'istruttoria. Nei  30  giorni  dal  ricevimento  della
domanda il Ministero comunica all'interessato: 
   a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento
della somma di cui  al  comma  1  rimane  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato; 
   b)  il  parere  positivo  e  l'autorizzazione  ad   espletare   la
sperimentazione, previo pagamento dei  contributi  dovuti  per  l'uso
delle frequenze  e  per  l'attivita'  di  verifica  e  controllo,  da
effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione; 
   c)  la  necessita'  di  un'ulteriore  istruttoria   per   l'avviso
definitivo. 
   3. Il Ministero, nel caso di cui alla  lettera  c)  del  comma  2,
comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione  del
diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla  sperimentazione
con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e
per l'attivita' di vigilanza e di mantenimento. 
   4. Nel caso che l'istruttoria porti  ad  una  pronuncia  negativa,
resta acquisito all'entrata dello Stato il  contributo  previsto  dal
comma 1. 
   5. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e'  tenuto
a  corrispondere  un  contributo  per  l'attivita'  di  vigilanza   e
mantenimento pari: 
   a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a); 
   b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b). 
   6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove
previsto, per ogni mese o frazione: 
   a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a  30
MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino  a  12,5  kHz,  il
contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino  a  15
km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino  a  30  km;  euro
800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per
lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza
del collegamento superiore a 120 km; 
   b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz
si applica il comma 4 dell'articolo 16; 
   c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a  supporto
delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori  a
1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie. 
   7.  In  caso  di  richiesta  per  sperimentazione  a   mezzo   dei
collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25,  26,  27,  28,
29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione,  pari
a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli. 
   8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o
per ricerche ed  esperienze  radioelettriche,  condotte  dalla  ditta
installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.