(Allegato n. 25 Contributi-art. 40)
                               Art. 40 
                 Modalita' particolari di esercizio 
 
 
   1.  Nell'ipotesi  di  disservizio  per  mancato  funzionamento  di
stazioni ripetitrici,  comprese  in  reti  radio  installate  per  la
prevenzione degli incendi e dei  danni  conseguenti,  e'  ammesso  il
temporaneo esercizio del sistema utilizzando le  frequenze  assegnate
con modalita' diverse e senza il pagamento di  ulteriori  contributi.
Tale modalita' e' anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini  di
sicurezza  della  vita  umana  in  caso  di  avaria  del   ripetitore
interessato. 
   2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1,  lettera  c),
numero 2.1), ed all'articolo 105, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed
a libero  uso  soltanto  se  utilizzano  antenne  interne  o  antenne
omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti
di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel
rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti  e
delle  specifiche  disposizioni  riportate  nel  piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta  di  utilizzo  di
antenne esterne, diverse da quelle prima  indicate,  le  applicazioni
anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono  soggette
a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta
delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli  10
e 11. 
   3.  Le  applicazioni  di  tecnologie  multiaccesso   numeriche   a
suddivisione  di  frequenza  (FDMA)  facenti  uso  di  canalizzazione
inferiore o pari a 12,5  kHz,  o  in  ogni  caso  di  tecnologie  che
prevedono canalizzazioni a 12,5  kHz  o  a  25  kHz,  possono  essere
autorizzate  nelle  bande  di  frequenze  previste  per  il  servizio
multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131  del  Codice,
fatta salva  la  compatibilita'  di  condivisione  fra  la  tipologia
analogica e quella numerica da accertarsi in sede di  rilascio  della
concessione del diritto  d'uso  delle  frequenze.  Per  i  contributi
relativi si applicano le  disposizioni  relative  ai  contributi  per
l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato. 
   4. Le autorizzazioni generali con concessione  del  diritto  d'uso
delle frequenze possono essere  rilasciate  con  estensione  ad  aree
marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine;  tali  aree,
ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle
quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori.  Restano  fermi  i
normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.