Articolo 30 (L)
              Modalita' per la legalizzazione di firme

   1.  Nelle  legalizzazioni  devono  essere  indicati  il  nome e il
cognome  di  colui  la  cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.