Articolo 32 (L)
       Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
                       legalmente riconosciute

   1.  Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da
prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.