Art. 23.
                        (Compiti dei comuni).
1.  I  comuni  con  popolazione  superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36,
comma   3,   della   legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e  successive
modificazioni,  secondo le modalita' stabilite dal presente capo, nei
tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1,
e  comunque  non  oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di  cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3.  I  comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
 
          Nota all'art. 23:
              -  Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno
          1990,  n.  142, e successive modificazioni, e' riportato in
          nota all'art. 22.