Art. 25.
                     (Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di
cui   all'articolo   24,   il   sindaco   istituisce   un  tavolo  di
concertazione, cui partecipano:
a)  il  sindaco  stesso  o,  per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti;
e)  un  dirigente  per  ciascuna  delle pubbliche amministrazioni non
statali coinvolte nel piano;
f)  rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola  impresa,  del  commercio,  dei  servizi,  dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h)  il  provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita'
presenti nel territorio;
i)  i  presidenti  delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani,
nonche' i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2.  Per  l'attuazione  del  piano  di cui all'articolo 24, il sindaco
promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3.  In  caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o
di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco
puo' emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4.  Le  amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare  gli  orari  di funzionamento degli uffici alle ordinanze di
cui al comma 3.
5.  I  comuni  capoluogo  di provincia sono tenuti a concertare con i
comuni   limitrofi,   attraverso   la   conferenza  dei  sindaci,  la
riorganizzazione  territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa
un rappresentante del presidente della provincia.