Art. 26. (Orari della pubblica amministrazione). 1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento. 2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, puo' prevedere modalita' ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione. 3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa piu' brevi e percorsi piu' semplici per l'accesso ai servizi.
Nota all'art. 26: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.