Art. 26.
               (Orari della pubblica amministrazione).
1.  Le  articolazioni  e  le  scansioni  degli  orari  di apertura al
pubblico  dei  servizi  della  pubblica amministrazione devono tenere
conto  delle  esigenze  dei  cittadini  che  risiedono,  lavorano  ed
utilizzano il territorio di riferimento.
2.  Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, puo' prevedere
modalita'  ed  articolazioni differenziate degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3.  Le  pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei
relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche
durante  gli  orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la
semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi
di  attesa  piu'  brevi  e  percorsi  piu'  semplici per l'accesso ai
servizi.
 
          Nota all'art. 26:
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e
          successive   modificazioni,   recante:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n.
          30, supplemento ordinario.