Art. 28.
        (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta').
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco   prevede   misure   per  l'armonizzazione  degli  orari  che
contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla
riduzione   delle   emissioni  di  gas  inquinanti  nel  settore  dei
trasporti.  Dopo  l'approvazione  da  parte del consiglio comunale, i
piani  sono  comunicati  alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita'.
2.  Per  le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per
l'armonizzazione  dei  tempi delle citta', nel limite massimo di lire
15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle
predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.  Le  regioni  iscrivono  le  somme  loro attribuite in un apposito
capitolo  di  bilancio,  nel  quale  confluiscono  altresi' eventuali
risorse  proprie,  da  utilizzare  per  spese  destinate ad agevolare
l'attuazione  dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e
degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b)  progetti  presentati  da  comuni  che  abbiano  attivato forme di
coordinamento  e  cooperazione con altri enti locali per l'attuazione
di  specifici  piani  di  armonizzazione  degli orari dei servizi con
vasti bacini di utenza;
c)  interventi  attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma
2.
5.  La  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il
mese  di  febbraio,  per  l'esame dei risultati conseguiti attraverso
l'impiego  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  2 e per la
definizione  delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni
sono  invitati  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per
la  solidarieta'  sociale,  per la funzione pubblica, dei trasporti e
della  navigazione  e  dell'ambiente,  il  presidente  della societa'
Ferrovie dello Stato spa, nonche' i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6.  Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei
lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una
relazione  sui  progetti  di riorganizzazione dei tempi e degli orari
delle citta'.
7.  All'onere  derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2
si  provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo
8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                              ---------
 
          Nota all'art. 28:
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   recante:   "Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed   autonomie   locali",   e   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Nota all'art. 28:
              -  Il  testo  dell'art.  8, comma 10, lettera f), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante, "Misure di finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  1998,  n.  302,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "10.  Le maggiori  entrate  derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a-e) (omissis);
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F, con la concessione di un'agevolazione
          fiscale  con  credito  d'imposta  pari  a  lire 20 per ogni
          chilovattora  (Kwh)  di  calore  fornito,  da  traslare sul
          prezzo di cessione all'utente finale".