Art. 17 
               Attivita' di vendita ai clienti finali 
 
  1. A decorrere  dal  1o  gennaio  2003  le  imprese  che  intendono
svolgere attivita' di vendita  del  gas  naturale  a  clienti  finali
devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma  1  e'  rilasciata  in  base  a
criteri  stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentita  la  Conferenza  unificata,  allorche'  il
richiedente soddisfa le seguenti condizioni: 
    a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base
ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e
comprensivo delle  relative  capacita'  di  stoccaggio,  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    b)  dimostrazione  della   provenienza   del   gas   naturale   e
dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto; 
    c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate. 
  3. In sede di prima applicazione del presente decreto,  le  domande
per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il
30 giugno 2002. L'impresa  si  intende  autorizzata  ove  il  rifiuto
motivato  non  sia  stato  espresso  entro  il   30   ottobre   2002.
Successivamente le domande devono essere presentate  sei  mesi  prima
dell'inizio dell'attivita' e  l'autorizzazione  si  intende  comunque
rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta. 
  4. L'autorizzazione non  puo'  essere  negata  se  non  per  motivi
obiettivi e comunque  non  discriminatori;  il  rifiuto  deve  essere
motivato e  comunicato  al  richiedente,  dandone  informazione  alla
Commissione delle Comunita' europee. 
  5. Per motivi  di  continuita'  del  servizio,  o  su  segnalazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  con  decreto  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese
distributrici  possono  essere  autorizzate  in  via  eccezionale   a
svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita  ai  clienti  finali
nell'area di  loro  operativita'.  Tale  attivita'  e'  esercitata  a
condizioni  e  modalita'  stabilite  dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas.