Art. 17
Attivita' di vendita ai clienti finali
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le imprese che intendono
svolgere attivita' di vendita del gas naturale a clienti finali
devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in base a
criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorche' il
richiedente soddisfa le seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base
ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e
comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel
territorio nazionale;
b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e
dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto;
c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande
per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il
30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto
motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002.
Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima
dell'inizio dell'attivita' e l'autorizzazione si intende comunque
rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.
4. L'autorizzazione non puo' essere negata se non per motivi
obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere
motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla
Commissione delle Comunita' europee.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese
distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a
svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a
condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.