Art. 17 Attivita' di vendita ai clienti finali 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorche' il richiedente soddisfa le seguenti condizioni: a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto; c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attivita' e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta. 4. L'autorizzazione non puo' essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunita' europee. 5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.