Art. 18 Disciplina dell'attivita' di vendita 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici. 3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1 gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalita' e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio. 5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti. 6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1 gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi. 7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2002.