Art. 18
                Disciplina dell'attivita' di vendita

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  31  dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di
trasporto,  nell'ambito  della loro attivita' di dispacciamento sulla
rete  nazionale  di  gasdotti  devono  fornire ai clienti non idonei,
direttamente  o  indirettamente connessi alla porzione di rete su cui
svolgono  la  loro  attivita',  la  disponibilita'  del  servizio  di
modulazione  stagionale  e di punta stagionale e giornaliera adeguata
alla  domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.
L'Autorita'    per    l'energia    elettrica   ed   il   gas   vigila
sull'espletamento dell'obbligo suddetto.
  2.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 il servizio di cui al comma 1 e'
fornito  dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine
l'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera,
a  partire  dal  31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale,
determina  gli  obblighi  di  modulazione  per  il  periodo  di punta
stagionale  dell'anno  successivo  per ciascun comune in funzione dei
valori climatici.
  3.  I  soggetti  che  svolgono  attivita' di vendita ai clienti con
consumo  annuo  inferiore  o  pari  a  200.000  Smc a decorrere dal 1
gennaio   2003   forniscono   agli  stessi  clienti  il  servizio  di
modulazione  di  cui  al  comma  2,  ovvero,  ove  abbiano installato
misuratori  multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai
clienti  stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila
sulla  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e,  con  proprie
deliberazioni,  puo' determinare un codice di condotta commerciale in
cui  sono  in  particolare  stabilite  modalita'  e  contenuti  delle
informazioni  minime  che  i  soggetti  che  svolgono  l'attivita' di
vendita devono fornire ai clienti stessi.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i  soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  vendita a clienti idonei
devono  fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita'
del  servizio  di  modulazione  stagionale  e  di  punta  stagionale,
giornaliera  e  oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la
determinazione  delle  capacita' di stoccaggio associate alla domanda
degli  stessi  clienti  sono  stabiliti  nell'ambito  del  codice  di
stoccaggio.
  5.  Per  i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1
luglio  2002;  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed il gas, con
proprie  deliberazioni,  puo'  prorogare,  su  specifica  istanza  di
imprese   di  trasporto  o  di  distribuzione,  il  suddetto  termine
temporale,  e  puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria
ad altre tipologie di clienti.
  6.  I  soggetti  che  effettuano  la vendita di gas naturale devono
disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate
alle  forniture  ad  essi  richieste.  Nel  caso essi utilizzino, per
sopperire  a  temporanee  richieste  dei  clienti  superiori a quanto
concordato,   ulteriori  capacita'  di  trasporto,  stoccaggio  e  di
modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti
che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di
stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia
elettrica   ed   il  gas  entro  il  1  gennaio  2001,  ai  fini  del
bilanciamento  del  sistema  o per la tempestiva reintegrazione degli
stoccaggi.
  7.  Le  imprese  di  gas  che  svolgono l'attivita' di vendita sono
tenute  alla  certificazione  di  bilancio  a decorrere dal 1 gennaio
2002.