Art. 18
Disciplina dell'attivita' di vendita
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di
trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla
rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei,
direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui
svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata
alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila
sull'espletamento dell'obbligo suddetto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il servizio di cui al comma 1 e'
fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera,
a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale,
determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta
stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei
valori climatici.
3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti con
consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1
gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di
modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato
misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai
clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' determinare un codice di condotta commerciale in
cui sono in particolare stabilite modalita' e contenuti delle
informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita devono fornire ai clienti stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei
devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita'
del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale,
giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la
determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda
degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di
stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1
luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con
proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di
imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine
temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria
ad altre tipologie di clienti.
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono
disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate
alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per
sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto
concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di
modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti
che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di
stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas entro il 1 gennaio 2001, ai fini del
bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli
stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono
tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1 gennaio
2002.