Art. 17
                        Soggetti beneficiari

  1.  Al  fine  di  favorire la creazione di lavoro autonomo, possono
essere  ammessi  ai  benefici  di  cui  all'articolo  15  i  soggetti
maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di
presentazione  della  richiesta  di ammissione e residenti, alla data
del  1°  gennaio  2000,  nei  comuni  ricadenti,  anche in parte, nei
territori  di  cui  all'articolo 14, che presentino progetti relativi
all'avvio  di  attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18,
comma 1.
  2.  Ai  fini  della  disposizione  di  cui  al  comma  1,  non sono
considerati soggetti privi di occupazione:
    a)   i  titolari  di  contratti  di  lavoro  dipendente  a  tempo
determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
    b)  i  titolari  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa;
    c) i soggetti che esercitano una libera professione;
    d) i titolari di partita IVA;
    e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
    f) gli artigiani.
  3.  Le  iniziative  agevolate  devono  avere sede amministrativa ed
operativa nei territori di cui all'articolo 14.